Come riportato da Manganelli, commentando questo evento televisivo: "per la prima volta in una trasmissione rivolta al grande pubblico, su Canale 5 sì è parlato di internet, libertà dell'informazione, giornalismo digitale, diritti digitali e situazione di internet a livello mondiale."
venerdì 6 novembre 2009
Libertà di espressione, uso consapevole della rete e Carta Etica Digitale
Come riportato da Manganelli, commentando questo evento televisivo: "per la prima volta in una trasmissione rivolta al grande pubblico, su Canale 5 sì è parlato di internet, libertà dell'informazione, giornalismo digitale, diritti digitali e situazione di internet a livello mondiale."
mercoledì 28 ottobre 2009
World Business Forum 2009
Per la prima volta in Italia il World Business Forum bloggers hub riunisce un selezionato gruppo di professionisti attivi sui social media per realizzare la copertura dal vivo dell’evento, con post, immagini e pillole via Twitter.
http://it.hsmglobal.com/contenidos/wbf-bloggers-hub.html
venerdì 23 ottobre 2009
Cosa si intende per reputazione online
lunedì 19 ottobre 2009
Parlano della CARTA ETICA DIGITALE proposta da INNOVATORI
E in rete se ne parla, se ne discute e si condivide ...
mercoledì 30 settembre 2009
XBRL e PMI: rilasciata la bozza semplificata dei full IFRS
La tassonomia semplificata prevede 1.451 concetti contro i 2.757 della Full Ifrs (di cui 15 completamente nuovi) ha l'obbiettivo di portare verso il modo delle PMI il nuovo linguaggio dei bilanci, ormai standard per la codifica dei rendiconti.
Lo standard per le piccole e medie imprese, approvato lo scorso 9 luglio 2009, rappresenta lo strumento attraverso cui lo Iasb sta tentando di assumere il ruolo importante nel processo di definizione e manutenzione delle regole contabili.
I sistemi informativi dei diversi operatori economici sono costretti a parlare diversi "dialetti contabili" e questo una causa problemi e sovracosti nei processi di globalizzazione, virtualizzazione di processi contabili sempre più real time. La sinergia con Xbrl, tecnologia indispensabile per qualsiasi utilizzo professionale di dati economicofinanziari, rappresenta un punto a favore del progetto dell’Ifrs for Smes.
L’Ifrs per le pmi non ha ancora valenza giuridica sul mercato Europeo. ovvero il primo mercato di diferimento dell PMI. La discussione si sposta quindi dal piano tecnico a quello giuridico a livello normativa comunitaria, dove il diritto contabile per le piccole e medie imprese risale a quello degli anni settanta (IV e VII direttiva CEE)
lunedì 10 agosto 2009
Pubblicate le regole per il fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario
La Deliberazione numero 25 del garante del 16 luglio 2009 è sta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009. Le linee guida (da pagina 38 a pagina 49 della GU), dopo un confronto con gli operatori del settore avvenuto attraverso una consultazione pubblica, stabiliscono un primo insieme di regole a protezione dei dati sanitari con lo'obbiettivo di tutelare le persone, ovvero i pazienti.
Il provvedimento del Garante stabilisce che solo il paziente può scegliere autonomamente se ricorrere o meno al fascicolo sanitario elettronico. La scelta può essere fatta anche sulla tipologia delle informazioni sanitarie che riguardano il paziente.
La scelta del paziente sul fascicolo è distinta rispetto a scelte fatte ai fini della cura della salute.
Al paziente deve essere garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.
Per compiere queste scelte in maniera consapevole il paziente deve essere informato in modo adeguato.
L'informativa deve quindi indicare attraverso un linguaggio dettagliato e comprensibile chi tra medici di base, ospedalieri e farmacisti ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può effettuare.
Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato attraversso modalità di sccesso adeguate a garantire sicurezza e riservatezza (ad esempio mediante smart card) dal paziente e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie.
Ad esempio al Fse non avranno accesso compagnie assicurative, periti, datori di lavoro.
L'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale è assolutamente indipendente dall'adesione del paziente al Fse.
Da ricordare che l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico fa parte dei progetti del piano egov2012 (obbiettivo 4 - salute) e le linee appena pubblicate dovrenno essere tenute in considerazione nella fase attuativa del progetto.
Di seguito riporto quanto indicato dal Garante rispetto alle misure di sicurezza da adottare.
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).
Nell’utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione dialtre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).
Devono essere, inoltre, assicurati:
- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati)
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali
- tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
- sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento dieventuali anomalie.
Breve nota sul Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse)
Il Fse contiene informazioni sullo stato di salute di un individuo finalizzate a documentarne la storia clinica. Si possono trovare informazioni relative ad eventi clinici presenti e passati (es.: documentazione relativa a ricoveri ospedalieri, accessi al pronto soccorso, referti medici); i dati personali sono collegati tra loro attraverso relazioni informatiche che permettono una consultazione unitaria da parte degli attori che prendondono in cura il paziente (professionisti o organismi sanitari). Diverso è il discorso relativo alla cartella clinica elettronica, che invece documenta un episodio di cura (una visia specialistica, un ricovero, un day hospital) e che a partire dalla quale si può andare ad accrescere il Fse.
sabato 8 agosto 2009
Gara per la PEC ai cittadini: Posta Elettronica Certificata per tutti
martedì 21 luglio 2009
On line il sito dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
venerdì 10 luglio 2009
Mario Calabresi al Working Capital Camp di Torino
La pagina dell'evento è disponibile sul blog del working capital di Telecom Italia.
lunedì 22 giugno 2009
Pubblicata la legge 69/2009
mercoledì 17 giugno 2009
DDL 1082 approvato: la publicità degli atti diventa digitale
Il disegno di legge 1082, approvato in via definitiva dal Senato "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, affronta il tema della pubblicià degli atti amministrativi e se vogliamo, più in generale, il tema della comunicazione, tenendo presente da un lato aspetti legati al risparmio legato al processo di dematerializzazione, dall'altro la modifica del paradigma di comunicazione della PA sancendo per legge la valenza del sito istituzionale di una PA.
Riporto integralmente l'articolo 32 del DDL 1082 (non ancora pubblicat in Gazzetta Ufficiale)
Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
martedì 2 giugno 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della PEC ai cittadini
Il decreto, all’art. 16-bis, comma 5, prevede che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge era atteso il DPCM appena pubblicato. Quindi, il cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà gratuitamente una casella di PEC. Questa utenza personale di posta elettronica certificata potrà essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e sarà valida ai fini dei procedimenti amministrativi.
- Fase1: Registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password;
- Fase2: Attribuzione dell'indirizzo digitale
Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
mercoledì 27 maggio 2009
Codice Binario: firma digitale e PEC
Firma digitale e posta elettronica certificata. Ospite in studio Stefano Arbia. Responsabile per l'accreditamento e la vigilanza dei certificatori di firma digitale, presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella P.A.)
Scarica il podcast della puntata n.20 di Codice Binario
Firma Digitale e PEC Ospite in studio il Dr. Riccardo Genghini, notaio nel distretto di Milano, specializzato nel settore del diritto, con una particolare attenzione per la privacy e la sicurezza. Sarica il podcast della Puntata n.28 di Codice Binario
lunedì 25 maggio 2009
Social network e privacy: interviene il garante
Con 24 slide dal titolo "Social network: attenzione agli effetti collaterali" il garante della pryvacy prova a fornire indicazioni di massima su come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace e gli altri social network.
Viene affrontato il tema del reputation capital (si veda il precedente post), e più in generale come difendere se stessi, l'ambiente di lavoro, la famiglia e gli amici, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo improprio più o meno consapevole degli strumenti offerti dalle piattaforme più diffuse. La guida è organizzata in quattro capitoli:
- Avviso ai naviganti
- Ti sei mai chiesto? Ovvero una check list da controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine.
- Consigli per un uso consapevole dei social network
- Il gergo della rete.
L'opuscolo, anche in formato PDF può essere scaricato dal sito del garante http://www.garanteprivacy.it, oppure richiesto in formato cartaceo allURP del garante.
sabato 9 maggio 2009
Codice Binario: trasmissione radiofonica dedicata ad Internet e Società
"Codice binario" è la rubrica radiofonica in onda ogni giovedì alle 10,30 sulla webradio del "Il Velino.it" (http://www.ilvelino.it) Agenzia di stampa quotidiana nazionale.
http://www.codicebinario.org
Ovviamente è disponibile anche il gruppo su facebook.
giovedì 30 aprile 2009
Reputation Capital privacy nel web 2.0
mercoledì 22 aprile 2009
TOSM 2009 - Torino Software & Systems Meeting (26-28 maggio)
martedì 21 aprile 2009
Bologna:Terza conferenza nazionale sul software libero
Durante la conferenza, sono previsti seminari e workshop finalizzati a contribuire alla crescita del software libero in Italia. L'argomento verrà affrontato valutando aspetti economici, giuridici, tecnici, etici e sociali.
Argomento di particolare interesse sarà quello legato all'uso del software libero nella Pubblica Amministrazione, tenendo presente l'attuale stato della legislazione nazionale in merito alle licenze di utilizzo del software.
mercoledì 4 marzo 2009
Pubblicato il portale per il monitoraggio del piano e-gov 2012
Sul portale oltre alla presentazione del piano e dei progetti raggruppati in 4 ambiti di intervento e 27 obiettivi, si possono trovare tutti i protocolli di intesa con la PA ed Enti coinvolti nei progetti e le schede con lo stato di avanzamento dei progetti.
Per ogni progetto (circa 80), viene riportata un sintetica descrizione, i referenti per l'obbiettivo e per il progetto e due schede di monitoraggio:
- La programmazione generale di progetto
- Il report Stato Avanzamento Progetto
venerdì 20 febbraio 2009
Tassonomina XBRL e CNIPA
Le regole tecniche sono contenute nel DPCM del 10 dicembre 2008 “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle impres (PDF)”.
Informazioni e specifiche complete sono disponibili su:
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/
domenica 8 febbraio 2009
10 anni di Firma Digitale
8 febbraio 1999 esce il decreto sulle regole tecniche sul "documento informatico".
Sono passati 10 anni da quando in Italia si è attribuita la piena validità giuridica dei documenti digitali e della firma digitale.
Il mondo delle Camere di Commercio ha fatto sicuramente da apripista con l'introduzione della firma digitale nelle pratiche del Registro delle Imprese, ma ad esempi l'Arma dei Carabinieri ha completamente dematerializzato sia il trattamento economico sia il libro matricola per ogni singolo dipendente, dal carabiniere al comandante dell'Arma.
Dematerializzazione sta diventando è la parola magica e un obbiettivo strategico ma anche politico e si susseguono le iniziativa.
La Regione Lombardia, nell'ambito del progetto del sistema informativo socio-sanitario regionale, con poche migliaia di dispositivi di firma produce ad oggi un volume di milioni di documenti digitali annui. Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza, stanno procedendo con la digitalizzazione dei documenti delle indagini dell'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso buon compleanno firma digitale, con l'auspicio di vederla utilizzata come strumento di uso quotidiano, all'interno di processi sempre più auomatizzati e demterializzati.
lunedì 26 gennaio 2009
Convertito in Legge il DL 185: le modifiche introdotte e le novità in materia di egov e dematerializzazione
PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"
PEC, albi professionali e firma digitale
Il testo della legge di conversione
il cambiamento contro la crisi
E' un citazione di Samuel J. Palmisano presidente e amministratore delegato di IBM.
Penso che detta da un personaggio che ha contribuito a rivitalizzare pesantemente un azienda simbolo dell'ICT mondiale, abbia un certo peso e di questi tempi, a tutti i livelli, possa far riflettere.
mercoledì 21 gennaio 2009
Presentato "E-Government 2012"
Documenti ufficiali disponibili
domenica 18 gennaio 2009
PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"
Ovviamente l'articolo demanda ad altri provvedimenti (regolamenti e decreti) la piena attuazione del provvedimento, ma il fatto che in un testo di legge (art 16-bis comma 2) sia esplicitato che "La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare", è sicuramente fattore significativo.
Diffusione della PEC: una casella di posta certificata per tutti
Al comma 5 e 6 viene dato maggior peso all'uso della PEC per i rapporti tra "utenza" e PA nei procedimenti amministrativi. L'utilizzo della PEC viene stimolato dal fatto che "Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri." Ma sopratutto si afferma che "ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata". Sarà molto interessante seguire le modalità di attuazione le modalità di attuazione, ma certamente il segnale è che si vuole dare maggior impulso all'uso della PEC. Certo c'è da chiedersi come risponderà il mercato.
Documentazione informatica, libri e scritture contabili di impresa (articolo 16, commi da 12-bis a 12-undecies)
L'introduzione dei nuovi commi danno la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. La documentazione informatica deve essere resa accessibile e consultabile. secondo le regole del documento informatico. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale del titolare dell'impresa o di altro soggetto delegato. La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Altre novità riguardano il libro soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta (resta obbligo di tenere il ibro delle decisioni dei soci).
Fatturazione elettronica (articolo 16-bis, comma 9)
Il nuovo articolo introdotto nel passaggio alla Camera prevede che il ministero dell'Economia e Finanze debba emanare un decreto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, che porti un adeguamento delle norme sulla fatturazione elettronica a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per quanto riguarda l'invio telematico delle fatture ci sono delle modifiche alle regole tecniche che garantiscono, per tutti i fini consentiti dalla legge, l'attestazione della data certa, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di acquisto o di vendita previste dal DPR 633/1972. Su questo argomento molto complesso e di grande attualità dedicheremo su questo blog degli spazi dedicati.
DURC su supporto informatico (articolo 16-bis, comma 10)
Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati. Questa è sicuramente una semplificazione per le imprese, quindi adesso il problema sarà quello di permettere questa "acqusizione d'ufficio del DURC" in maniera rapida ed efficiente da parte delle PA.
Trasmissione telematica via SPC delle comunicazioni semplificate (art 16-bis comma 12)
L’INPS dovrà trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate relaive al lavoro domestico al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL) nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC). E' un bene che un provvedimento normativo sancisca l'utilizzo di reti e protocolli di comunicazione e cooperazioni standard e a loro volta normati. Questo contribuirà certamente ad una maggiore diffusione delle porte di dominio e dei servizi di cooperazione evoluta.
Il testo del nuovo articolo
Riporto parte del testo dell'articolo, così come pubblicato sugli atti parlamentari.
del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o piu` decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita` per l’attuazione del comma 1.
alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita` di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche´ le modalita` di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita` di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita` produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita` a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita` (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e` aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrita` del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita` semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita` (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
In attesa del passaggio al Senato e dell'approvazione definitiva, sicuramente si possono gia fare alcune considerazioni e riflessioni soprattutto cercando di immaginare come i sistemi informativi e le applicazioni di e-government della PA dovranno evolversi.
domenica 4 gennaio 2009
Convegno “Il costo dell'ignoranza informatica nella Pubblica Amministrazione” - Roma - 15 gennaio 2009
Quanto costa alla Pubblica Amministrazione italiana l’impreparazione informatica dei propri dipendenti? Di quanto può essere migliorata la produttività e la qualità del lavoro grazie a una formazione adeguata? Quanto è importante il contributo del settore pubblico per reagire alle incertezze del quadro economico? - Di questi temi si parlerà a Roma martedì 15 gennaio in occasione del convegno di presentazione del rapporto “L’ignoranza informatica: il costo nella Pubblica Amministrazione Centrale”.
Per informazioni e iscrizioni: www.aicanet.net