mercoledì 10 marzo 2010

Siti web PA e livelli di interattività

Era il 2002, quando nella pubblica amministrazione si iniziò a parlare diffusamente di livelli di interattività dei servizi erogati dai portali e siti web istituzionali, proprio in corrispondenza della pubblicazione del primo avviso per la selezione di progetti per l'attuazione del Piano d'Azione di e-government da parte delle Regioni e degli Enti Locali, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002.
Nel primo avviso di e-government si faceva riferimento a quanto stabilito dall’Unione Europea, che per confrontare e stimolare l’attività degli stati membri, definiì un sistema di monitoraggio dello sviluppo dell’e-government per un gruppo di servizi, basato su alcuni parametri di riferimento: i 4 livelli di interattività.

Le linee guida per i siti web della PA, presentate nel precedente post, definiscono invece cinque livelli d’interazione dei servizi messi a disposizione su un sito pubblico, ovvero uno in più rispetto a quelli fino ad ora consolidati.

Livello 1 - Informazione
Sono fornite all’utente informazioni sul procedimento amministrativo (es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello).

Livello 2 - Interazione a una via
Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all’utente i moduli per la richiesta dell’atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione).

Livello 3 - Interazione a due vie
L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e inviato online) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente e non la loro contestuale elaborazione.

Livello 4 - Transazione
L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente online, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.

Livello 5 - Personalizzazione e pro-attivo
L'utente, oltre ad eseguire online l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse riceve proattivamente informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l’esito del procedimento, ecc.).

Il livello 5 costituisce una novità rispetto agli ormani noti livelli di interattività del primo avviso di e-government, completando adeguando alle nuove tecnologie il quadro fino ad oggi consolidato. La maggior interazione e l'aspetto di proattività permettono una vera comunicazione telematica tra cittadino e PA. Il sito web diventa lo strumento con cui la PA comunica direttamente e tempestivamente (e a basso costo) con il cittadino a seguito di una richiesta di servizio.

Altro aspetto, in qualche modo conseguente a questo nuovo livello di interattività, è quello legato ad una certa tipologia di siti web tematici definiti nelle linee guida, ovvero quelli il cui obbiettivo primario è " gestire una community " ad esempio attraverso forum, wiki, bacheche, social navigation, ecc. e più in generale alla legati alla "
partecipazione". Nelle linee guida viene chiaramente citata la presenza di strumenti 2.0 come mappe, video, podcasting, microblogging, la disponibilità di pagine personalizzabili per il cittadino e la presenza dell'amministrazione nei social network.
Un maggior livello di interattività porta maggiore partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini permette di migliorare la gestione e la qualità dei servizi offerti dalla PA, la precondizione, è l’adozione dell’approccio web 2.0 per la comunicazione e condivisione delle risorse on line.
Le linee guida definiscono chiaramente come i social media possano e debbano essere considerati dalle PA come canali di broadcasting ad alto potenziale di audience, dalla forma semplice e di versatile diffusione tra i cittadini, estremamente economici (sia per gli utenti che PA stesse), multipiattaforma e spesso interoperabili tra loro.

martedì 9 marzo 2010

Linee guida per i siti web delle PA

Previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 e rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche è stata resa disponibile online una prima stesura delle "Linee guida per i siti web della PA"
I temi fondamentali trattati nelle linee guida vanno dalla razionalizzazione dei contenuti pubblicati alla riduzione dei siti web pubblici compresa la registrazione al dominio .gov.it. Vengono affrontati temi tecnico redazionali e di carattere giuridico fornendo indicazioni sulle caratteristiche e componenti principali di un sito web pubblico, sul trattamento dei dati e della documentazione pubblica disponibile online, sul copyright, sulla partecipazione e più in generale sul tema web 2.0. Vengono in oltre indicati i principi base per misurare la qualità dei siti.
Le linee guida sono uno strumento per avviare e gestrire il processo di "miglioramento continuo" della qualità dei siti web pubblici.
La pubblicazione di questa prima versione delle Linee guida, da il via, attraverso un forum dedicato disponibile sul portale del Ministero dell'Innovazione, ad consultazione pubblica telematica per consentire agli attori coinvolti (PPAA e imprese del settore) di proporre suggerimenti e commenti utili per una revisione del documento. La durata della consultazione sarà di due mesi, dopo di che si arriverà ad una versione stabile della linee guida,che sarà comunque revisionata con cadenza almeno annuale. Al termine della consultazione è prevista anche la pubblicazione di un Vademecum, che fornirà alle pubbliche amministrazioni (ma anche ai loro fornitori) una guida organica sulle modalità di razionalizzazione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web pubblici.

Sul portale del Ministero dell'Innovazione è disponibile anche una presentazione delle linee guida.

lunedì 1 marzo 2010

Deposito bilanci 2009: l'anno dell'XBRL

Si avvicina la scadenza per il deposito al Registro Imprese dei bilanci 2009 e probabilmente questo sarà l'inizio di un ricorso massivo all'Xbrl come standard per la definizione del bilancio.
Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 10 dicembre 2008 "Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (Xbrl) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, (si veda il seguente post), all’articolo 3, prevede l’obbligo di adottare le modalità di presentazione inl formato Xbrl ai bilanci (e relativi allegati) riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito Xbrl delle specifiche di cui all’art. 5, comma 1.
Il Dpcm, in realtà, non aveva stabilito una vera e propria scadenza per l’obbligo di presentazione dei bilanci in Xbrl, ma lo aveva legato alla pubblicazione delle tassonomie Xbrl da utilizzare per la conversione dei bilanci, avvenuta sul sito del CNIPA (vedi post collegato) a seguito del comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2009. Il comunicato chiarisce che l’obbligo di trasmissione dello stato patrimoniale e conto economico in formato Xbrl, per i soggetti interessati da tale obbligo, riguarda i bilanci chiusi successivamente alla data del 16 febbraio 2009.
Questo significa che un gran numero di imprese per la prossima campagna bilanci rientra nell'ambito dell'applicazione stabilita DPCM.