lunedì 22 giugno 2009

Pubblicata la legge 69/2009

Legge 69/2009 del 18 giugno: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 promulga il DDL 1082 recentemente approvato dal Senato di cui abbiamo parlato nel precedente post in merito alla publicità degli atti (art. 32).
Molti gli argomenti di innovazione trattati, dalla banda larga, al VoIP alla PEC.
Il testo della norma è disponibile sul sito del Parlamento italiano.

mercoledì 17 giugno 2009

DDL 1082 approvato: la publicità degli atti diventa digitale

Il disegno di legge 1082, approvato in via definitiva dal Senato "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, affronta il tema della pubblicià degli atti amministrativi e se vogliamo, più in generale, il tema della comunicazione, tenendo presente da un lato aspetti legati al risparmio legato al processo di dematerializzazione, dall'altro la modifica del paradigma di comunicazione della PA sancendo per legge la valenza del sito istituzionale di una PA.

Riporto integralmente l'articolo 32 del DDL 1082 (non ancora pubblicat in Gazzetta Ufficiale)

Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

martedì 2 giugno 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della PEC ai cittadini

Dopo l'intesa con la Conferenza unificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 26 maggio 2009 il DPCM del 6 maggio 2009 contenente “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”. In attuazione della Legge 2/2009 (conversione del "decreto anticrisi") è stato pubblicato il DPCM che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.
Il decreto, all’art. 16-bis, comma 5, prevede che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge era atteso il DPCM appena pubblicato. Quindi, il cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà gratuitamente una casella di PEC. Questa utenza personale di posta elettronica certificata potrà essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e sarà valida ai fini dei procedimenti amministrativi.
Le PPAA hanno l’obbligo di istituire una casella di PEC per ogni registro di protocollo e di rendere disponibile sul sito ogni informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini.
La PEC dovrà essere utilizzata anche nei rapporti tra Amministrazione e dipendenti , ma previa Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, che definisca le modalità di attribuzione della casella di PEC
Il DPCM in sintesi, prevede una procedura di assegnazione distinta in due fasi:
  • Fase1: Registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; 
  • Fase2: Attribuzione dell'indirizzo digitale
Dopo la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione vere e propria. In questa fase si darà corso alla funzione di riconoscimento ed identificazione della persona fisica attraverso un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, sostituendo nella pratica quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che:
“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

La PEC da sola, in ogni caso, non è sufficiente per l’invio di istanze amministrative in quanto l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” .
Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che - così come già previsto dal CAD - le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane, ovvero l'IPA: http://www.indicepa.gov.it.