martedì 2 giugno 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della PEC ai cittadini

Dopo l'intesa con la Conferenza unificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 26 maggio 2009 il DPCM del 6 maggio 2009 contenente “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”. In attuazione della Legge 2/2009 (conversione del "decreto anticrisi") è stato pubblicato il DPCM che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.
Il decreto, all’art. 16-bis, comma 5, prevede che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge era atteso il DPCM appena pubblicato. Quindi, il cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà gratuitamente una casella di PEC. Questa utenza personale di posta elettronica certificata potrà essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e sarà valida ai fini dei procedimenti amministrativi.
Le PPAA hanno l’obbligo di istituire una casella di PEC per ogni registro di protocollo e di rendere disponibile sul sito ogni informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini.
La PEC dovrà essere utilizzata anche nei rapporti tra Amministrazione e dipendenti , ma previa Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, che definisca le modalità di attribuzione della casella di PEC
Il DPCM in sintesi, prevede una procedura di assegnazione distinta in due fasi:
  • Fase1: Registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; 
  • Fase2: Attribuzione dell'indirizzo digitale
Dopo la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione vere e propria. In questa fase si darà corso alla funzione di riconoscimento ed identificazione della persona fisica attraverso un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, sostituendo nella pratica quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che:
“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

La PEC da sola, in ogni caso, non è sufficiente per l’invio di istanze amministrative in quanto l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” .
Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che - così come già previsto dal CAD - le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane, ovvero l'IPA: http://www.indicepa.gov.it.

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