mercoledì 3 dicembre 2008

PEC, albi professionali e firma digitale

Nel decreto decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 n. 185, il così detto "Decreto anticrisi" ci sono alcune importanti norme su temi di chiaro interesse per chi, come in questo blog, si occupa di ICT, dematerializzazione ed in particolare di informatica e Pubblica Amministrazione.

PEC obbligatoria per le società, art. 16 comma 6
"6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Questo articolo, oltre a sensibilizzare il mercato sulla diffusione della PEC, ha un vidente impatto anche sui nostri sistemi per la PA. Evidentemente si deve provvedere all'aggiornamento dei recapiti delle imprese considerando che entro 3 anni tutte le imprese costituite in forma socetaria avranno obbligatoriamente la PEC .

Elenchi albi profesionali

"7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."

Altre informazioni sulla PEC

Anche i commi 8,9,10 e 11dello stesso articolo 16 forniscono altri chiarimenti e precisazioni sull'uso della PEC e sul reperimento delgi indirizzi PEC di professionisti imprese e PPPAA .


Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli originali (articolo 16, comma 12 - DL 185/2008).
L'articolo 16, coma 12 apporta un correttivo ai commi 4 e 5 dell' art. 23 del CAD (DLGS n.82/2005 del 7 marzo 2005) affermando che:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Diciamo che qualche chiarimento in più è stato fatto, adesso siamo in attesa del DPCM con l'elenco delle tipologie di documenti.
Le presenti norme sono in vigore dal 29 novembre 2008, anche se sarà opportuno segure l'iter di conversione in legge in cui non si escludono ulteriori modifiche e chiarimenti.

Riferimenti normativi
DPR 11 febbraio 2005, n.68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
(G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)

DECRETO LEGISLATIVO  4 aprile 2006, n. 159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale 
(G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105)
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

1 commento:

  1. Il provvedimento è in fase di conversione in legge e il 15 gennaio scorso è stato approvato alla Camera e inviato al Senato. Il comma 6 dell'articolo 16 resta sostanzialmente inalterato, anche il concetto di PEC viene esteso indicando in alternativa all'indirizzo PEC un "analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita` del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita`
    con analoghi sistemi internazionali".

    Anche il comma 7 rimanda a questa tipologia di indirizzo elettronico oltre alla PEC, ma la modifica più sostanziale riguarda la consultazione degli elenchi degli iscritti che diventa riservato e "consultabile in via
    telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni".
    Per i commi 8,9,10 la modifica è analoga a quella del comma 6 sull'indirizzo alternativo alla PEC.
    Il Comma 12 resta inalterato, mentre viene introdotto il comma 12bis che inserisce nel codice civile l'articolo 2215-bis relativo all'introduzione sotto forma di "documentazione informatica" dei documenti di impresa.
    Sono stati aggiunti altri commi (fino al 12-undecies), che adeguano alcuni articoli del codice civile ad un uso più pervasivo delle tecnologie informatiche negli adempimenti e documentazione di impresa.

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