lunedì 22 giugno 2009
Pubblicata la legge 69/2009
mercoledì 17 giugno 2009
DDL 1082 approvato: la publicità degli atti diventa digitale
Il disegno di legge 1082, approvato in via definitiva dal Senato "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, affronta il tema della pubblicià degli atti amministrativi e se vogliamo, più in generale, il tema della comunicazione, tenendo presente da un lato aspetti legati al risparmio legato al processo di dematerializzazione, dall'altro la modifica del paradigma di comunicazione della PA sancendo per legge la valenza del sito istituzionale di una PA.
Riporto integralmente l'articolo 32 del DDL 1082 (non ancora pubblicat in Gazzetta Ufficiale)
Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
martedì 2 giugno 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della PEC ai cittadini
Il decreto, all’art. 16-bis, comma 5, prevede che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge era atteso il DPCM appena pubblicato. Quindi, il cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà gratuitamente una casella di PEC. Questa utenza personale di posta elettronica certificata potrà essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e sarà valida ai fini dei procedimenti amministrativi.
- Fase1: Registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password;
- Fase2: Attribuzione dell'indirizzo digitale
Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.