lunedì 19 ottobre 2009
Parlano della CARTA ETICA DIGITALE proposta da INNOVATORI
E in rete se ne parla, se ne discute e si condivide ...
mercoledì 30 settembre 2009
XBRL e PMI: rilasciata la bozza semplificata dei full IFRS
La tassonomia semplificata prevede 1.451 concetti contro i 2.757 della Full Ifrs (di cui 15 completamente nuovi) ha l'obbiettivo di portare verso il modo delle PMI il nuovo linguaggio dei bilanci, ormai standard per la codifica dei rendiconti.
Lo standard per le piccole e medie imprese, approvato lo scorso 9 luglio 2009, rappresenta lo strumento attraverso cui lo Iasb sta tentando di assumere il ruolo importante nel processo di definizione e manutenzione delle regole contabili.
I sistemi informativi dei diversi operatori economici sono costretti a parlare diversi "dialetti contabili" e questo una causa problemi e sovracosti nei processi di globalizzazione, virtualizzazione di processi contabili sempre più real time. La sinergia con Xbrl, tecnologia indispensabile per qualsiasi utilizzo professionale di dati economicofinanziari, rappresenta un punto a favore del progetto dell’Ifrs for Smes.
L’Ifrs per le pmi non ha ancora valenza giuridica sul mercato Europeo. ovvero il primo mercato di diferimento dell PMI. La discussione si sposta quindi dal piano tecnico a quello giuridico a livello normativa comunitaria, dove il diritto contabile per le piccole e medie imprese risale a quello degli anni settanta (IV e VII direttiva CEE)
lunedì 10 agosto 2009
Pubblicate le regole per il fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario
La Deliberazione numero 25 del garante del 16 luglio 2009 è sta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009. Le linee guida (da pagina 38 a pagina 49 della GU), dopo un confronto con gli operatori del settore avvenuto attraverso una consultazione pubblica, stabiliscono un primo insieme di regole a protezione dei dati sanitari con lo'obbiettivo di tutelare le persone, ovvero i pazienti.
Il provvedimento del Garante stabilisce che solo il paziente può scegliere autonomamente se ricorrere o meno al fascicolo sanitario elettronico. La scelta può essere fatta anche sulla tipologia delle informazioni sanitarie che riguardano il paziente.
La scelta del paziente sul fascicolo è distinta rispetto a scelte fatte ai fini della cura della salute.
Al paziente deve essere garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.
Per compiere queste scelte in maniera consapevole il paziente deve essere informato in modo adeguato.
L'informativa deve quindi indicare attraverso un linguaggio dettagliato e comprensibile chi tra medici di base, ospedalieri e farmacisti ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può effettuare.
Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato attraversso modalità di sccesso adeguate a garantire sicurezza e riservatezza (ad esempio mediante smart card) dal paziente e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie.
Ad esempio al Fse non avranno accesso compagnie assicurative, periti, datori di lavoro.
L'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale è assolutamente indipendente dall'adesione del paziente al Fse.
Da ricordare che l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico fa parte dei progetti del piano egov2012 (obbiettivo 4 - salute) e le linee appena pubblicate dovrenno essere tenute in considerazione nella fase attuativa del progetto.
Di seguito riporto quanto indicato dal Garante rispetto alle misure di sicurezza da adottare.
La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).
Nell’utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati devono essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione dialtre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).
Devono essere, inoltre, assicurati:
- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati)
- procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali
- tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
- sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento dieventuali anomalie.
Breve nota sul Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse)
Il Fse contiene informazioni sullo stato di salute di un individuo finalizzate a documentarne la storia clinica. Si possono trovare informazioni relative ad eventi clinici presenti e passati (es.: documentazione relativa a ricoveri ospedalieri, accessi al pronto soccorso, referti medici); i dati personali sono collegati tra loro attraverso relazioni informatiche che permettono una consultazione unitaria da parte degli attori che prendondono in cura il paziente (professionisti o organismi sanitari). Diverso è il discorso relativo alla cartella clinica elettronica, che invece documenta un episodio di cura (una visia specialistica, un ricovero, un day hospital) e che a partire dalla quale si può andare ad accrescere il Fse.
sabato 8 agosto 2009
Gara per la PEC ai cittadini: Posta Elettronica Certificata per tutti
martedì 21 luglio 2009
On line il sito dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
venerdì 10 luglio 2009
Mario Calabresi al Working Capital Camp di Torino
La pagina dell'evento è disponibile sul blog del working capital di Telecom Italia.
lunedì 22 giugno 2009
Pubblicata la legge 69/2009
mercoledì 17 giugno 2009
DDL 1082 approvato: la publicità degli atti diventa digitale
Il disegno di legge 1082, approvato in via definitiva dal Senato "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, affronta il tema della pubblicià degli atti amministrativi e se vogliamo, più in generale, il tema della comunicazione, tenendo presente da un lato aspetti legati al risparmio legato al processo di dematerializzazione, dall'altro la modifica del paradigma di comunicazione della PA sancendo per legge la valenza del sito istituzionale di una PA.
Riporto integralmente l'articolo 32 del DDL 1082 (non ancora pubblicat in Gazzetta Ufficiale)
Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.