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martedì 20 aprile 2010

Posta Elettronica Certificata ai cittadini: il 26 aprile il debutto

A partire dal prossimo lunedì 26 aprile si potrà richiedere l'attivazione del servizio di Posta Elettronica Certificata al cittadino. La ichiesta può essere fatta collegandosi  al portale www.postacertificata.gov.it.  Trascorse 24 ore dalla richiesta/registrazione online (ed entro 3 mesi) ci si dovrà recare presso uno degli Uffici postali abilitati per l'identificazione e la sottoscrizione del modulo di adesione (saranno necessari un documento di riconoscimento personale e il codice fiscale. 
L'inizativa era stata prevista della legge 2/2009 (art 16 comma 5 del noto DL 185 "antcrisi") di cui abbiamo parlato nei precedenti post: "ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata".
Nel comunicato del Ministero dell' innovazione la PEC al cittadino, viene definita come  "lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli.I benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R."

Sempre il comunicato del Ministro, come già discusso anche su questo blog, viene ricordato che la PEC per le PPAA è un obbligo di legge. 
Infatti, tutte le Pubbliche amministrazioni devono:
  • dotarsi di una casella di posta elettronica certificata  per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (articolo 6 del Codice dell'amministrazione digitale);
  • istituire una casella Pec per ciascun registro di protocollo (comma 3 dell'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale);
  • dare comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per ciascun registro di protocollo (comma 8 dell'articolo 16 della legge 2/2009);
  • pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può rivolgersi (comma 2-ter dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale);
  • comunicare con i propri dipendenti unicamente tramite Pec (comma 6 dell'articolo 16-bis della legge 2/2009).
Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni devono essere disponibili e accessibili da www.indicepa.gov.it. Questo sito è la fonte ufficiale e l'archivio di riferimento. E' qui che è possibile verificare gli indirizzi PEC delle varie AOO (Aree organizzative omogenee dotate di protocollo informatico) in cui sono organizzata le PPAA.
Per agevolare la ricerca degli indirizzi Pec delle Pubbliche Amministrazioni  è disponibile anche  il sito www.paginepecpa.gov.it 

Il servizio, gratuito per i cittadini, viene erogato dal raggruppamento di impresa formato da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia, che si sono aggiudicate la gara, da 25 milioni di euro in 4 anni, nonostante quelche polemica e ricorsi al Tar respinti.

sabato 8 agosto 2009

Gara per la PEC ai cittadini: Posta Elettronica Certificata per tutti

E' stata pubblicato il bando di gara in data 5 agosto 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea annunciato dalla legge del 28 gennaio 2009 2/2009 (“DL anticrisi 185/08” vedi precedenti post) e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini del 6 maggio 2009. Nel bando la PEC viede ridenominata in CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino).

lunedì 22 giugno 2009

Pubblicata la legge 69/2009

Legge 69/2009 del 18 giugno: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 promulga il DDL 1082 recentemente approvato dal Senato di cui abbiamo parlato nel precedente post in merito alla publicità degli atti (art. 32).
Molti gli argomenti di innovazione trattati, dalla banda larga, al VoIP alla PEC.
Il testo della norma è disponibile sul sito del Parlamento italiano.

martedì 2 giugno 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della PEC ai cittadini

Dopo l'intesa con la Conferenza unificata, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 26 maggio 2009 il DPCM del 6 maggio 2009 contenente “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini”. In attuazione della Legge 2/2009 (conversione del "decreto anticrisi") è stato pubblicato il DPCM che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.
Il decreto, all’art. 16-bis, comma 5, prevede che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge era atteso il DPCM appena pubblicato. Quindi, il cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà gratuitamente una casella di PEC. Questa utenza personale di posta elettronica certificata potrà essere utilizzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e sarà valida ai fini dei procedimenti amministrativi.
Le PPAA hanno l’obbligo di istituire una casella di PEC per ogni registro di protocollo e di rendere disponibile sul sito ogni informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini.
La PEC dovrà essere utilizzata anche nei rapporti tra Amministrazione e dipendenti , ma previa Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, che definisca le modalità di attribuzione della casella di PEC
Il DPCM in sintesi, prevede una procedura di assegnazione distinta in due fasi:
  • Fase1: Registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; 
  • Fase2: Attribuzione dell'indirizzo digitale
Dopo la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione vere e propria. In questa fase si darà corso alla funzione di riconoscimento ed identificazione della persona fisica attraverso un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, sostituendo nella pratica quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che:
“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

La PEC da sola, in ogni caso, non è sufficiente per l’invio di istanze amministrative in quanto l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” .
Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che - così come già previsto dal CAD - le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane, ovvero l'IPA: http://www.indicepa.gov.it.

mercoledì 27 maggio 2009

Codice Binario: firma digitale e PEC

Due interviste radiofoniche condotte da Massimo Melica su strumenti tecnologici abilitanti alla dematerializzazione. Due interviste con taglio diverso, ma con spunti di riflessione certamente interessanti. http://www.codicebinario.org

Firma digitale e posta elettronica certificata. Ospite in studio Stefano Arbia. Responsabile per l'accreditamento e la vigilanza dei certificatori di firma digitale, presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella P.A.)
Scarica il podcast della puntata n.20 di Codice Binario

Firma Digitale e PEC Ospite in studio il Dr. Riccardo Genghini, notaio nel distretto di Milano, specializzato nel settore del diritto, con una particolare attenzione per la privacy e la sicurezza. Sarica il podcast della Puntata n.28 di Codice Binario

lunedì 26 gennaio 2009

Convertito in Legge il DL 185: le modifiche introdotte e le novità in materia di egov e dematerializzazione

DL n. 185 del 29 novembre 2008 ha concluso il suo cammino di conversione in legge. Cerchiamo di valutare le novità sui temi di interesse di questo blog alla luce delle modifiche e delle conferme che ci sono state durante l'iter di approvazione a introdotte a partire da quelle prese in cosiderazione nei precedenti post:

PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"

PEC, albi professionali e firma digitale

Il testo della legge di conversione


domenica 18 gennaio 2009

PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"

Prosegue l'iter di conversione in legge del DL n. 185 del 29 novembre 2008, il così detto "Decreto anticrisi". Nel testo licenziato alla Camera ci sono alcune modifiche sugli argomenti riguardati semplificazione e informatizzazione (si veda il commento al post "PEC, albi professionali e firma digitale" e l'introduzione di un nuovo articolo, il 16-bis che riprende il concetto, già espresso in altri provvedimenti, che la Pubblica amministrazione non è tenuta a chiedere al cittadino o all'impresa informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione anche se da Enti diversi.
Ovviamente l'articolo demanda ad altri provvedimenti (regolamenti e decreti) la piena attuazione del provvedimento, ma il fatto che in un testo di legge (art 16-bis comma 2) sia esplicitato che "La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare", è sicuramente fattore significativo.

Diffusione della PEC: una casella di posta certificata per tutti
Al comma 5 e 6 viene dato maggior peso all'uso della PEC per i rapporti tra "utenza" e PA nei procedimenti amministrativi. L'utilizzo della PEC viene stimolato dal fatto che "Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri." Ma sopratutto si afferma che "ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata". Sarà molto interessante seguire le modalità di attuazione le modalità di attuazione, ma certamente il segnale è che si vuole dare maggior impulso all'uso della PEC. Certo c'è da chiedersi come risponderà il mercato.

Documentazione informatica, libri e scritture contabili di impresa (articolo 16, commi da 12-bis a 12-undecies)
L'introduzione dei nuovi commi danno la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. La documentazione informatica deve essere resa accessibile e consultabile. secondo le regole del documento informatico. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale del titolare dell'impresa o di altro soggetto delegato. La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Altre novità riguardano il libro soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta (resta obbligo di tenere il ibro delle decisioni dei soci).

Fatturazione elettronica (articolo 16-bis, comma 9)
Il nuovo articolo introdotto nel passaggio alla Camera prevede che il ministero dell'Economia e Finanze debba emanare un decreto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, che porti un adeguamento delle norme sulla fatturazione elettronica a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per quanto riguarda l'invio telematico delle fatture ci sono delle modifiche alle regole tecniche che garantiscono, per tutti i fini consentiti dalla legge, l'attestazione della data certa, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di acquisto o di vendita previste dal DPR 633/1972. Su questo argomento molto complesso e di grande attualità dedicheremo su questo blog degli spazi dedicati.

DURC su supporto informatico (articolo 16-bis, comma 10)

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati. Questa è sicuramente una semplificazione per le imprese, quindi adesso il problema sarà quello di permettere questa "acqusizione d'ufficio del DURC" in maniera rapida ed efficiente da parte delle PA.

Trasmissione telematica via SPC delle comunicazioni semplificate (art 16-bis comma 12)
L’INPS dovrà trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate relaive al lavoro domestico al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL) nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC). E' un bene che un provvedimento normativo sancisca l'utilizzo di reti e protocolli di comunicazione e cooperazioni standard e a loro volta normati. Questo contribuirà certamente ad una maggiore diffusione delle porte di dominio e dei servizi di cooperazione evoluta.

Il testo del nuovo articolo
Riporto parte del testo dell'articolo, così come pubblicato sugli atti parlamentari.
Articolo 16-bis.
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita` ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione
del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o piu` decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita` per l’attuazione del comma 1.
... omissis ...

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita` di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche´ le modalita` di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita` di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita` produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita` a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita` (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e` aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrita` del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita` semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita` (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

In attesa del passaggio al Senato e dell'approvazione definitiva, sicuramente si possono gia fare alcune considerazioni e riflessioni soprattutto cercando di immaginare come i sistemi informativi e le applicazioni di e-government della PA dovranno evolversi.

mercoledì 3 dicembre 2008

PEC, albi professionali e firma digitale

Nel decreto decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 n. 185, il così detto "Decreto anticrisi" ci sono alcune importanti norme su temi di chiaro interesse per chi, come in questo blog, si occupa di ICT, dematerializzazione ed in particolare di informatica e Pubblica Amministrazione.

PEC obbligatoria per le società, art. 16 comma 6
"6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Questo articolo, oltre a sensibilizzare il mercato sulla diffusione della PEC, ha un vidente impatto anche sui nostri sistemi per la PA. Evidentemente si deve provvedere all'aggiornamento dei recapiti delle imprese considerando che entro 3 anni tutte le imprese costituite in forma socetaria avranno obbligatoriamente la PEC .

Elenchi albi profesionali

"7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."

Altre informazioni sulla PEC

Anche i commi 8,9,10 e 11dello stesso articolo 16 forniscono altri chiarimenti e precisazioni sull'uso della PEC e sul reperimento delgi indirizzi PEC di professionisti imprese e PPPAA .


Copie su supporto informatico sostituiscono a tutti gli effetti gli originali (articolo 16, comma 12 - DL 185/2008).
L'articolo 16, coma 12 apporta un correttivo ai commi 4 e 5 dell' art. 23 del CAD (DLGS n.82/2005 del 7 marzo 2005) affermando che:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

Diciamo che qualche chiarimento in più è stato fatto, adesso siamo in attesa del DPCM con l'elenco delle tipologie di documenti.
Le presenti norme sono in vigore dal 29 novembre 2008, anche se sarà opportuno segure l'iter di conversione in legge in cui non si escludono ulteriori modifiche e chiarimenti.

Riferimenti normativi
DPR 11 febbraio 2005, n.68 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
(G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)

DECRETO LEGISLATIVO  4 aprile 2006, n. 159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale 
(G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105)
DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale