lunedì 26 gennaio 2009

Convertito in Legge il DL 185: le modifiche introdotte e le novità in materia di egov e dematerializzazione

DL n. 185 del 29 novembre 2008 ha concluso il suo cammino di conversione in legge. Cerchiamo di valutare le novità sui temi di interesse di questo blog alla luce delle modifiche e delle conferme che ci sono state durante l'iter di approvazione a introdotte a partire da quelle prese in cosiderazione nei precedenti post:

PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"

PEC, albi professionali e firma digitale

Il testo della legge di conversione


il cambiamento contro la crisi

"Davanti a una crisi ci si può ritirare, si possono proteggere i conti e preservare i contanti. Oppure possiamo renderci conto che il mondo ha bisogno di cambiamento".
E' un citazione di Samuel J. Palmisano presidente e amministratore delegato di IBM.
Penso che detta da un personaggio che ha contribuito a rivitalizzare pesantemente un azienda simbolo dell'ICT mondiale, abbia un certo peso e di questi tempi, a tutti i livelli, possa far riflettere.

mercoledì 21 gennaio 2009

Presentato "E-Government 2012"

Oggi, nella sala stampa di Palazzo Chigi, è stato presentato il "Piano E-Government 2012".
La sintesi dell'iniziativa, con le schede sintetiche di progetto, le tempistiche di attuazione e i soggetti coinvolti è disponibile sui siti istituzionali del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Documenti ufficiali disponibili

domenica 18 gennaio 2009

PEC per tutti e altre semplificazionia cittadini e imprese introdotte in fase di conversione in legge del "decreto anti-crisi"

Prosegue l'iter di conversione in legge del DL n. 185 del 29 novembre 2008, il così detto "Decreto anticrisi". Nel testo licenziato alla Camera ci sono alcune modifiche sugli argomenti riguardati semplificazione e informatizzazione (si veda il commento al post "PEC, albi professionali e firma digitale" e l'introduzione di un nuovo articolo, il 16-bis che riprende il concetto, già espresso in altri provvedimenti, che la Pubblica amministrazione non è tenuta a chiedere al cittadino o all'impresa informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione anche se da Enti diversi.
Ovviamente l'articolo demanda ad altri provvedimenti (regolamenti e decreti) la piena attuazione del provvedimento, ma il fatto che in un testo di legge (art 16-bis comma 2) sia esplicitato che "La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare", è sicuramente fattore significativo.

Diffusione della PEC: una casella di posta certificata per tutti
Al comma 5 e 6 viene dato maggior peso all'uso della PEC per i rapporti tra "utenza" e PA nei procedimenti amministrativi. L'utilizzo della PEC viene stimolato dal fatto che "Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri." Ma sopratutto si afferma che "ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata". Sarà molto interessante seguire le modalità di attuazione le modalità di attuazione, ma certamente il segnale è che si vuole dare maggior impulso all'uso della PEC. Certo c'è da chiedersi come risponderà il mercato.

Documentazione informatica, libri e scritture contabili di impresa (articolo 16, commi da 12-bis a 12-undecies)
L'introduzione dei nuovi commi danno la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. La documentazione informatica deve essere resa accessibile e consultabile. secondo le regole del documento informatico. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale del titolare dell'impresa o di altro soggetto delegato. La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Altre novità riguardano il libro soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta (resta obbligo di tenere il ibro delle decisioni dei soci).

Fatturazione elettronica (articolo 16-bis, comma 9)
Il nuovo articolo introdotto nel passaggio alla Camera prevede che il ministero dell'Economia e Finanze debba emanare un decreto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella pubblica amministrazione, che porti un adeguamento delle norme sulla fatturazione elettronica a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per quanto riguarda l'invio telematico delle fatture ci sono delle modifiche alle regole tecniche che garantiscono, per tutti i fini consentiti dalla legge, l'attestazione della data certa, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto delle fatture di acquisto o di vendita previste dal DPR 633/1972. Su questo argomento molto complesso e di grande attualità dedicheremo su questo blog degli spazi dedicati.

DURC su supporto informatico (articolo 16-bis, comma 10)

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati. Questa è sicuramente una semplificazione per le imprese, quindi adesso il problema sarà quello di permettere questa "acqusizione d'ufficio del DURC" in maniera rapida ed efficiente da parte delle PA.

Trasmissione telematica via SPC delle comunicazioni semplificate (art 16-bis comma 12)
L’INPS dovrà trasmettere, in via informatica, le comunicazioni semplificate relaive al lavoro domestico al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’INAIL) nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC). E' un bene che un provvedimento normativo sancisca l'utilizzo di reti e protocolli di comunicazione e cooperazioni standard e a loro volta normati. Questo contribuirà certamente ad una maggiore diffusione delle porte di dominio e dei servizi di cooperazione evoluta.

Il testo del nuovo articolo
Riporto parte del testo dell'articolo, così come pubblicato sugli atti parlamentari.
Articolo 16-bis.
(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita` ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione
del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’Indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre
amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o piu` decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita` per l’attuazione del comma 1.
... omissis ...

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e` attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita` di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche´ le modalita` di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita` di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita` produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformita` a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita` (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e` aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrita` del contenuto della fattura elettronica, di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e` richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalita` semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L’INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche´ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita` (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

In attesa del passaggio al Senato e dell'approvazione definitiva, sicuramente si possono gia fare alcune considerazioni e riflessioni soprattutto cercando di immaginare come i sistemi informativi e le applicazioni di e-government della PA dovranno evolversi.

domenica 4 gennaio 2009

Convegno “Il costo dell'ignoranza informatica nella Pubblica Amministrazione” - Roma - 15 gennaio 2009

Segnalo questo convegno dal titolo certamente di attualità. Il convegno è organizzato da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e SDA Bocconi e affronterà virtù e criticità del settore pubblico italiano nell’informatica.

Quanto costa alla Pubblica Amministrazione italiana l’impreparazione informatica dei propri dipendenti? Di quanto può essere migliorata la produttività e la qualità del lavoro grazie a una formazione adeguata? Quanto è importante il contributo del settore pubblico per reagire alle incertezze del quadro economico? - Di questi temi si parlerà a Roma martedì 15 gennaio in occasione del convegno di presentazione del rapporto “L’ignoranza informatica: il costo nella Pubblica Amministrazione Centrale”.

Per informazioni e iscrizioni: www.aicanet.net